FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hai qualche altra domanda?

Copyright

I file sorgente dei lavori acquiatati dal cliente sono di proprietà dello studio che li sviluppa ed eccetto in rarissimi casi in cui il contratto lo prevedeva in maniera esplicita.

Facciamo chiarezza: il cliente paga per il lavoro finito (.pdf o .jpg o qualsiasi altro genere di file esecutivo) non per i file (sorgente) che modificati creano altri lavori basati sul tuo.

Il motivo è ovvio: mantenendo il file originale e la proprietà del tale uno si assicura anche una responsabilità professionale che la proprietà intellettuale produce.
Quando si consegnano gli originali, che poi possono essere manomessi da qualsiasi stamperia, è facile che avendo la possibilità di smontarlo pezzo per pezzo, ricostruirlo, modificarlo, aggiornare dati e cambiare testi, possano poi magari rivendere il tuo lavoro o produrre delle stampe non conformi al progetto acquistato dal cliente stesso.

Noi vendiamo il prodotto finito, non come si arriva a tale prodotto.

Quindi, a meno che il contratto non specifichi la consegna dei sorgenti, i sorgenti non fanno parte del lavoro e della proprietà del cliente.

Nello specifico:
L’art. 1, L. 633/41 stabilisce che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di caratte- re creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellet- tuale dell’autore”.

Specificando oltre:
Ai sensi del successivo art. 2, appartengono a questi generi (editato per snellire il discorso):
“le opere della scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all’industria
– I disegni e le opere dell’architettura;
– Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
– Le opere fotografiche, sempre che non si tratti di semplice fotografie;
– I programmi per elaboratore;
– Le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;
– Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

La maggioranza della giurisprudenza e della dottrina ritengono che questa indicazione non abbia carattere tassativo: un contenuto che non faccia parte di questo elenco non deve ritenersi a priori escluso dalla tutela, tra le quali, se del caso, il sito Web che, sebbene non compaiano tra le tipologie espressamente contemplate dalle citate norme.

Oltre alle opere create dal nulla (espressioni della massima creatività e originalità dell’autore), la nor- mativa protegge anche le opere cc.dd. derivate (meshups).

L’elemento che accomuna tutte le opere dell’ingegno è che esse sono il risultato dell’attività creativa della persona: “Il titolo originario dell’acquisto del diritti di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 2576 c.c. e art. 6 L. 633/41).

La regola prevede che l’esecutivo è dello studio, dunque rimane la proprietà intellettuale, salvo specifiche contrattuali diverse, ergo non sorgono problemi se il lavoro viene mostrato a titolo di porfolio sui canali di comunicazione dell’agenzia (es. sito, social, brochure etc.)

Riassumendo, i file sorgente sono di fatto coperti da diritto di paternità (legge 633 del 22 aprile 1941, e successive integrazioni, tra cui le due normative europee 96/9 e 91/250), anche in considerazione del fatto che i software di gestione dei suddetti file e dei relativi font utilizzati sono di proprietà del creativo stesso.

Il designer in questo senso è tenuto alla sola consegna dei file esecutivi, in collaborazione con il cliente e da lui approvati, come prodotto finito e pronto per la stampa/messa online; la parte di ideazione, il processo di realizzazione, i singoli elementi della composizione e gli strumenti software utilizzati per assemblare il lavoro non sono in alcun modo cedibili (l’esempio più ovvio: i font che, se acquistati, sono coperti da licenza personale e non sono cedibili a terzi). [...] è bene ricordare che i sorgenti – sia perché contengono la nostra creatività e il nostro modo di costruire un lavoro, sia per i diritti economici perduti con la cessione – possono essere eventualmente quantificati e di fatto acquistati dal cliente, separata- mente dal file esecutivo già consegnato.

Social media

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.